L'ente previdenziale ha iscritto d'ufficio due parenti negli elenchi dei coltivatori diretti, richiedendo il pagamento dei contributi non versati per diversi anni. I familiari della titolare dell'azienda agricola hanno contestato l'addebito, negando di svolgere attività lavorativa continuativa e contestando il valore delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei parenti, confermando la loro qualifica di coadiuvante familiare. I giudici hanno stabilito che le dichiarazioni rese durante l'ispezione hanno pieno valore di prova liberamente valutabile. Il lavoro prestato con carattere di abitualità e prevalenza fa scattare l'obbligo contributivo.
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