Un cliente ha spedito un pacco del valore di 831 euro, andato smarrito. L'azienda di spedizioni ha tentato di limitare il rimborso a un indennizzo forfettario previsto dal contratto. I giudici di merito hanno invece riconosciuto il diritto al risarcimento integrale. La Corte di Cassazione ha confermato la vittoria del cliente, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda. La decisione finale si è basata su un errore procedurale della società, che non ha riportato correttamente nel suo atto le clausole contestate, violando il principio di autosufficienza. Viene così ribadita, nei fatti, la piena responsabilità del vettore per smarrimento.
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