Una società si è vista contestare la non imponibilità IVA per alcune cessioni intracomunitarie. Sebbene i giudici di primo e secondo grado le avessero dato ragione, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione. La Corte ha stabilito che la prova fornita dalla società (interrogazione VIES, pagamento ricevuto, uso di uno spedizioniere) non era sufficiente a dimostrare l'effettiva uscita della merce dal territorio nazionale. L'onere della prova per le cessioni intracomunitarie ricade sempre sul venditore, che deve fornire una documentazione robusta, come i documenti di trasporto firmati per ricevuta, per beneficiare del regime di non imponibilità.
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