Una società ne cita un'altra per inadempimento di un contratto preliminare immobiliare. Il contratto, però, contiene due clausole in conflitto: una 'Clausola foro competente' che indica un preciso tribunale e una clausola compromissoria che rimanda a un collegio arbitrale. La Corte di Cassazione interviene per risolvere l'ambiguità. Stabilisce che la clausola che designa il foro competente, essendo specifica, chiara e approvata per iscritto, prevale sulla clausola arbitrale, risultata invece generica e non specificamente sottoscritta. Di conseguenza, la competenza a decidere la lite spetta al tribunale ordinario e non agli arbitri.
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