Un garante ha contestato la validità della propria garanzia dopo che il mutuo fondiario concesso a una società è stato dichiarato nullo per violazione dei limiti di finanziamento. Il garante sosteneva che la nullità del prestito travolgesse anche la fideiussione. Tuttavia, egli aveva firmato una specifica clausola di sopravvivenza, impegnandosi a tenere indenni le banche dall'obbligo di restituzione delle somme in caso di nullità del contratto. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale clausola è pienamente valida e autonoma rispetto al mutuo nullo, poiché garantisce l'obbligo di restituzione dell'indebito oggettivo e non il mutuo stesso. Parallelamente, la Corte ha rigettato il ricorso delle banche per motivi procedurali, non avendo proposto appello incidentale per la quantificazione delle somme. L'esito finale è la compensazione delle spese e il rigetto di entrambi i ricorsi.
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