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Clausola Di Proroga Della Giurisdizione

Definizione

Un accordo contrattuale con cui le parti stabiliscono che eventuali future dispute saranno decise dai tribunali di un determinato Stato, derogando alle normali regole di competenza territoriale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Giurisdizione internazionale: Impianto difettoso, clausola contesa
Un'Azienda ha citato in giudizio un Fornitore per l'inadempimento di un contratto di fornitura di un impianto industriale difettoso, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Fornitore ha eccepito il difetto di giurisdizione internazionale, sostenendo che la causa dovesse essere decisa da un giudice francese, in base a una clausola di proroga della giurisdizione. I giudici di merito hanno ritenuto competente il giudice italiano e condannato il Fornitore. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sollevato dubbi sulla corretta qualificazione del contratto (vendita internazionale o appalto) e sulla validità della clausola di proroga della giurisdizione, nonché sulla legge applicabile. Per la complessità e l'importanza della questione, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili, che dovranno stabilire la corretta giurisdizione internazionale e la legge da applicare al caso.
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Clausola di proroga della giurisdizione: la Cassazione conferma la competenza italiana
L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una Società di Gestione il mancato versamento di ritenute fiscali su proventi erogati a un Partecipante al Fondo, ritenuto una 'società di comodo' per eludere le imposte. L'Investitore Ricorrente, subentrato alla Società di Gestione, ha chiesto un regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che il giudice italiano non fosse competente e che la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel regolamento del Fondo fosse invalida. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando la validità della clausola e la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia.
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Consulenza vs Swap: la Giurisdizione sulla domanda principale vince
Un Ente Pubblico ha citato in giudizio una Società Finanziaria per inadempimento del contratto di consulenza (domanda principale) e, solo in subordine, per la nullità di un contratto swap. La Società ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, indicando una clausola nel contratto swap che designava il giudice inglese. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la competenza si determina unicamente sulla base della richiesta prioritaria. Poiché la controversia principale riguardava il contratto di consulenza, privo di tale clausola, la giurisdizione sulla domanda principale spetta al giudice italiano. L'Ente Pubblico ha quindi vinto la questione preliminare sulla competenza.
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Clausola estera batte tribunale italiano: la giurisdizione decide
Una società italiana, succeduta a un fallimento, ha tentato di recuperare un credito da una banca iraniana presso un tribunale italiano. La banca si è opposta, invocando una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell'accordo internazionale che originava il debito, la quale designava le corti inglesi come competenti. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla banca. Ha stabilito che la causa non derivava direttamente dal fallimento, ma dall'accordo contrattuale. Pertanto, la clausola di proroga della giurisdizione era pienamente valida ed efficace, escludendo la competenza dei giudici italiani. L'azione della società italiana è stata respinta.
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Giurisdizione estera su Swap con P.A.: il caso
Una Provincia annulla in autotutela un contratto derivato (swap) stipulato anni prima con una banca, ritenendolo svantaggioso. L'istituto di credito si oppone, sollevando una questione di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che, sebbene la controversia riguardi un rapporto di diritto privato (e non un atto di potere pubblico), la presenza di una clausola contrattuale che designa un foro straniero esclude la competenza dei tribunali italiani. Di conseguenza, viene dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione estera prevista dal contratto.
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Giurisdizione contratti swap: la Cassazione decide
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito la questione sulla giurisdizione contratti swap. Quando un'amministrazione pubblica annulla in autotutela l'atto che ha autorizzato un contratto di swap, la controversia sulla validità del contratto spetta al giudice ordinario. Tuttavia, se il contratto prevede una clausola di foro esclusivo estero, la giurisdizione italiana è esclusa in favore del giudice straniero designato.
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Clausola proroga giurisdizione in polizza vita
La Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite una complessa controversia ereditaria su polizze vita. Il caso verte sul conflitto tra una clausola di proroga della giurisdizione a favore di un tribunale estero, contenuta nel contratto di assicurazione, e le norme italiane sulla competenza in materia di successioni. La Corte ha ritenuto necessario un intervento chiarificatore data la novità della questione e un contrasto giurisprudenziale latente sulle questioni pregiudiziali, cruciali per determinare se l'individuazione del beneficiario dovesse essere decisa con efficacia di giudicato, coinvolgendo la compagnia assicuratrice e attivando la clausola stessa.
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Giurisdizione italiana: la Cassazione alle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla giurisdizione italiana in una complessa controversia internazionale. Il caso riguarda la richiesta di pagamento avanzata dall'assuntore del concordato di una società fallita contro una banca iraniana, basata su titoli cambiari emessi in virtù di un accordo di ristrutturazione del debito. Tale accordo, però, conteneva una clausola che devolveva la giurisdizione ai giudici inglesi. La Corte d'Appello aveva negato la giurisdizione italiana, ma la Cassazione ha ritenuto la questione meritevole di un approfondimento da parte del suo massimo consesso, in particolare per valutare l'eventuale accettazione tacita della giurisdizione e l'impatto di precedenti decisioni su cause connesse.
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Giurisdizione trasporto aereo: la Convenzione prevale
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di giurisdizione per il trasporto aereo internazionale, le norme della Convenzione di Montreal prevalgono su eventuali clausole contrattuali che indichino un foro diverso. Il caso riguardava due passeggeri che, a seguito della cancellazione di un volo, avevano richiesto la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE 261/2004. La compagnia aerea si era opposta eccependo la giurisdizione del giudice irlandese sulla base di una clausola contrattuale. La Suprema Corte ha affermato che la Convenzione si applica anche alle richieste di compensazione pecuniaria per cancellazione del volo e che le sue regole sulla giurisdizione, come l'art. 33, non possono essere derogate dalle parti, garantendo così al passeggero una tutela più ampia.
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Clausola di giurisdizione: Volo nazionale, sì al foro estero
La Cassazione, in un caso su una clausola di giurisdizione per un volo nazionale, ha stabilito che se la domanda di indennizzo si basa solo sul Reg. UE 261/2004, la clausola che designa un tribunale estero è valida. La Convenzione di Montreal non si applica ai voli interni, quindi prevalgono le norme del Reg. UE 1215/2012 che ammettono tali accordi.
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Clausola di proroga giurisdizione: la Corte decide
In un caso riguardante un contratto di agenzia internazionale tra agenti italiani e una società tedesca, la Corte di Cassazione ha affrontato la validità di una clausola di proroga della giurisdizione. Nonostante la legge italiana preveda un foro inderogabile a tutela dell'agente, la Corte ha stabilito che il Regolamento dell'Unione Europea prevale, confermando la validità dell'accordo che designava il giudice tedesco come competente, in linea con la volontà espressa dalle parti nel contratto.
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