La Polizia ha sanzionato una società proprietaria di un'automobile per mancanza di assicurazione obbligatoria. Il veicolo viaggiava senza esporre posteriormente la targa di prova e senza portare a bordo la relativa autorizzazione. La società ha impugnato la multa contestando la tardività della notifica e chiedendo una sanzione minore per l'errata esposizione della targa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che i 90 giorni per la notifica decorrono solo da quando gli agenti ricevono i documenti richiesti al proprietario. Inoltre, la circolazione con targa di prova richiede obbligatoriamente la presenza a bordo dell'autorizzazione e l'esposizione posteriore della targa stessa. La loro assenza rende il mezzo equiparabile a un veicolo non assicurato. La società ha subito la condanna definitiva al pagamento delle sanzioni e delle spese di giudizio.
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