Un cittadino, accusato di traffico di stupefacenti sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, subisce un lungo periodo di custodia cautelare. Successivamente viene assolto in via definitiva poiché non vi è prova che utilizzasse l'utenza telefonica intercettata. Richiede quindi la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte d'Appello respinge la domanda, accusandolo di colpa grave per essersi avvalso della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori, omettendo di chiarire la sua estraneità ai fatti. La Suprema Corte annulla l'ordinanza, ribadendo che l'esercizio del diritto al silenzio non può mai costituire una condotta ostativa al risarcimento, colmando in modo illegittimo le lacune investigative della pubblica accusa.
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