La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9053/2024, ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva il rimborso delle imposte su una prestazione di pensione integrativa. La Corte ha stabilito che, sebbene formalmente i contributi fossero imputati al lavoratore, sostanzialmente erano a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, la prestazione finale costituisce reddito da lavoro dipendente e deve essere assoggettata a tassazione separata, negando il diritto al rimborso.
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