Un'ordinanza giudiziaria ha concesso la sospensione di un decreto ingiuntivo, ritenendo fondata l'opposizione per gravi motivi. L'opponente ha eccepito con successo la natura condizionata del credito, legato al perfezionamento di una cessione di quote societarie, il beneficio di preventiva escussione della società, e la possibilità di compensare il debito con propri crediti. Il giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione in attesa della definizione del merito della causa.
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