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Cessione Intracomunitaria

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Provvedimenti

Cessioni intracomunitarie: la prova del trasporto
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8731/2025, ha chiarito i requisiti probatori per le cessioni intracomunitarie. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la non imponibilità di alcune vendite, ritenendo mancasse la prova dell'effettivo trasporto dei beni in un altro Stato UE. La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che documenti come email, fatture e dichiarazioni Intrastat non sono sufficienti. Spetta al cedente fornire una prova certa e inequivocabile dell'avvenuta esportazione, agendo con la massima diligenza per non essere coinvolto in frodi.
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Cessioni intracomunitarie: la prova per l’esenzione
La Corte di Cassazione ha stabilito che per beneficiare dell'esenzione IVA sulle cessioni intracomunitarie, l'impresa venditrice deve fornire una prova rigorosa dell'effettiva uscita della merce dal territorio nazionale e del suo arrivo in un altro Stato UE. Documenti come email, fatture e ricevute di pagamenti in contanti sono stati ritenuti insufficienti, specialmente in presenza di anomalie come il codice IVA inattivo dell'acquirente. La sentenza sottolinea l'importanza dell'onere della prova e della diligenza in capo al cedente.
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Cessioni intracomunitarie: la prova per l’esenzione IVA
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17727/2025, ha rigettato sia il ricorso dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale del contribuente. La Corte ha stabilito che per le cessioni intracomunitarie, la prova dell'effettivo trasferimento dei beni può essere fornita anche con "fatti secondari" come le comunicazioni Intrastat e le dichiarazioni dei cessionari, non essendo obbligatorio il modello CMR. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo del contribuente, poiché l'interesse a impugnare una parte della sentenza di primo grado preesisteva all'appello principale dell'Agenzia e non ne era una diretta conseguenza.
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Cessioni intracomunitarie: la prova prima del 2020
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21606/2025, ha stabilito che la prova per le cessioni intracomunitarie effettuate prima del 1° gennaio 2020 deve seguire le norme vigenti all'epoca dei fatti (art. 41 del D.L. 331/93). Non è possibile applicare retroattivamente le presunzioni probatorie introdotte dall'art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando la decisione di merito che aveva erroneamente applicato la normativa successiva, e ha rinviato la causa per una nuova valutazione basata sui principi corretti.
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Cessioni intracomunitarie: la prova prima del 2020
La Corte di Cassazione si è pronunciata sull'onere della prova per le cessioni intracomunitarie relative ad annualità precedenti al 2020. Nel caso di specie, una società di forniture navali si era vista contestare dall'Agenzia delle Entrate il regime di non imponibilità IVA. La Corte ha stabilito che la commissione tributaria regionale ha errato applicando retroattivamente la normativa più recente (Reg. UE 282/2011, art. 45-bis), in vigore solo dal 1° gennaio 2020. Per i periodi d'imposta precedenti, la prova del trasporto della merce in un altro Stato UE e dello status di soggetto passivo dell'acquirente grava interamente sul cedente e non può basarsi su una semplice autodichiarazione del ricevente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Regime del margine: no per beni da Paesi extra UE
Un imprenditore importava smartphone ricondizionati dalla Cina, via Belgio, con regime doganale '42', applicando il regime del margine IVA. La Cassazione ha stabilito che i due regimi sono incompatibili: il regime del margine non si applica ai beni importati da Paesi extra UE, poiché la loro origine non cambia con il transito in un altro Stato membro.
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