Un gruppo di dipendenti ha impugnato il passaggio del settore informatico aziendale a una nuova società, sostenendo che l'operazione non integrasse una valida cessione di ramo di azienda, bensì un espediente per esternalizzare personale. I lavoratori chiedevano quindi il ripristino del rapporto con il datore di lavoro originario. I giudici di merito hanno respinto le domande, accertando che l'operazione comprendeva beni, contratti e competenze tecniche autonome. La Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità del trasferimento, stabilendo che la presenza di un complesso organizzato dotato di autonomia funzionale giustifica il passaggio automatico dei dipendenti, rigettando integralmente il ricorso dei lavoratori con condanna alle spese processuali.
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