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Cessione Di Azienda E Debiti

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Cessione di azienda e debiti: quando la finta vendita non salva
Una lavoratrice chiede il pagamento di crediti di lavoro alla società che ha acquistato il ramo d'azienda in cui lavorava. La società acquirente si oppone, sostenendo che il debito non era iscritto nei libri contabili obbligatori, come richiesto dall'art. 2560 c.c. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società. I giudici chiariscono che la regola della limitazione di responsabilità nella cessione di azienda e debiti non si applica se manca una reale differenza tra venditore e acquirente (stessi soci e amministratori). In questo caso, essendoci una totale identità di gestione, l'acquirente conosceva perfettamente il debito, che risultava anche dal bilancio finale di liquidazione della società venditrice. La società acquirente deve quindi pagare.
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Cessione di Azienda e Debiti: Cliente non Paga la Nuova Società
Un'azienda cliente si oppone al pagamento di fatture per servizi pubblicitari a una nuova agenzia, subentrata alla precedente tramite affitto di ramo d'azienda. Il cliente sostiene che il debito, sorto prima del trasferimento, non sia stato trasferito alla nuova società. La Corte di Cassazione accoglie questa tesi, stabilendo un principio chiave sulla cessione di azienda e debiti: le parti possono escludere contrattualmente il trasferimento dei debiti anteriori. La Corte d'Appello aveva ignorato la clausola specifica del contratto di cessione che lasciava i debiti pregressi in capo alla vecchia società. Di conseguenza, la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione.
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Cessione di azienda e debiti: la contabilità digitale conta
Una società immobiliare ha acquistato un ramo d'azienda opponendosi successivamente al pagamento di un debito verso un fornitore. L'acquirente sosteneva che la passività non risultasse dai libri contabili cartacei consegnati al momento del contratto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la cessione di azienda e debiti comporta la responsabilità dell'acquirente se i debiti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, anche se solo in formato digitale. La mancata stampa cartacea del libro giornale non esonera l'acquirente, il quale ha l'onere di consultare i supporti informatici della società cedente agendo con l'ordinaria diligenza richiesta nelle operazioni commerciali.
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