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Cessazione di attività

Definizione

La chiusura formale dell'attività d'impresa che comporta l'obbligo di regolare tutte le pendenze fiscali, compresa l'IVA sui beni residui.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Rimborso credito IVA: fisco sconfitto dopo la chiusura attività
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessazione dell'attività d'impresa, il contribuente ha diritto al rimborso credito IVA entro il termine di prescrizione ordinario di dieci anni. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso a una contribuente che aveva indicato il credito nella dichiarazione annuale, ritenendo applicabile il termine di decadenza di due anni. I giudici hanno chiarito che, non potendo più compensare il credito a causa della chiusura dell'attività, l'indicazione in dichiarazione equivale a una richiesta di rimborso. Di conseguenza, si applica la prescrizione decennale e il diniego del fisco è illegittimo. La contribuente ottiene così il diritto a ricevere le somme spettanti.
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Diniego di rimborso IVA: scontro tra Fisco ed Ente pubblico
A seguito della soppressione di un Ente pubblico minerario, il liquidatore ha dichiarato la cessazione dell'attività e ha richiesto la restituzione del credito d'imposta accumulato. L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un parziale diniego di rimborso IVA, contestando la mancata fatturazione per autoconsumo dei beni immobili e delle attrezzature rimaste all'ente. Successivamente, ha emesso un avviso di accertamento per recuperare l'imposta dovuta su tali beni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo la legittimità del diniego di rimborso IVA. Poiché l'attività era formalmente cessata su richiesta del liquidatore, il passaggio dei beni all'Ente pubblico successore costituisce autoconsumo imponibile. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello, rinviando la decisione ai giudici di secondo grado per verificare l'eventuale duplicazione d'imposta.
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Azienda chiude per fine appalto? È licenziamento collettivo
Una cooperativa perde il suo unico contratto di appalto, cessa completamente l'attività e licenzia tutti i 61 dipendenti, trattandoli come licenziamenti individuali per motivo oggettivo. I lavoratori non riassunti dalla nuova azienda subentrante fanno ricorso. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: in questi casi si tratta di licenziamento collettivo per cessazione attività. L'azienda avrebbe dovuto seguire la procedura sindacale prevista dalla legge. Non avendolo fatto, i licenziamenti sono illegittimi. La Corte annulla la precedente decisione e rinvia il caso a un nuovo giudice per le determinazioni conseguenti.
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