Un lavoratore invalido ha richiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. L'Inps e la Corte d'Appello sostenevano che la "finestra mobile" di dodici mesi (il periodo di attesa per l'erogazione) dovesse decorrere solo dopo la cessazione dell'attività lavorativa, costringendo il lavoratore a rimanere un anno senza stipendio e senza pensione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il differimento di dodici mesi decorre dalla maturazione dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari. La cessazione del rapporto di lavoro è solo una condizione per l'effettivo pagamento della pensione alla fine del periodo di attesa. Di conseguenza, il lavoratore può continuare a lavorare durante l'anno di attesa. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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