La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Il ricorrente aveva sollevato critiche generiche sulla motivazione relativa alla colpevolezza. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., l'impugnazione è limitata esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso delle parti o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo stesso.
Continua »