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Cedente/Prestatore

Definizione

È il venditore di un bene o il fornitore di un servizio. È il soggetto obbligato per legge a riscuotere l'IVA dal cliente (cessionario) e a versarla allo Stato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Sanzioni per omessa regolarizzazione delle fatture dei clienti
L'Agenzia delle Entrate ha sanzionato una società fornitrice per l'omessa regolarizzazione delle fatture emesse senza IVA dai suoi clienti (due grandi supermercati) a titolo di premi di fine anno. I giudici di merito avevano annullato le sanzioni, ritenendo responsabili solo i supermercati che avrebbero dovuto emettere note di variazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. La Corte ha chiarito che i premi di fine anno, configurandosi come sconti commerciali, richiedono la procedura obbligatoria di variazione IVA ex art. 26 d.P.R. 633/1972. Di conseguenza, il fornitore non può ignorare l'emissione di fatture errate senza IVA da parte dei clienti, ma ha l'obbligo di regolarizzarle per evitare sanzioni, non potendo i patti privati derogare alle norme fiscali anti-frode.
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Obbligo di regolarizzazione fattura: il cliente non è un detective
L'Agenzia delle Entrate sanziona un'azienda cliente per non aver corretto la fattura di un fornitore, che aveva erroneamente applicato un'esenzione IVA. I servizi erano per navi che non navigavano in 'alto mare', requisito essenziale per il beneficio fiscale. La Corte di Cassazione ha annullato la sanzione, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di regolarizzazione fattura a carico del cliente si limita a un controllo puramente formale del documento. Il cliente non è tenuto a svolgere indagini di merito sulla correttezza delle scelte fiscali del fornitore, compito che spetta unicamente all'Amministrazione Finanziaria. L'azienda cliente vince quindi la causa.
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Rimborso IVA cessionario: quando è possibile agire?
Un istituto di credito ha richiesto un rimborso diretto dall'amministrazione finanziaria per l'IVA ritenuta pagata in eccesso sulle forniture di energia elettrica, a causa dell'inclusione degli oneri di sistema nella base imponibile. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, ribadendo il principio secondo cui solo il fornitore, e non il consumatore finale, ha la legittimazione a richiedere il rimborso IVA allo Stato. La via corretta per il consumatore è l'azione civile contro il fornitore, salvo i rari casi in cui tale azione si riveli impossibile.
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