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CCEPS

Definizione

Acronimo di Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. È un organo di giurisdizione speciale che decide in appello sui provvedimenti disciplinari emessi dagli Ordini professionali sanitari.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Procedimento disciplinare medico: nullità per quorum
La Corte di Cassazione ha annullato la sanzione di radiazione inflitta a un medico per propaganda anti-vaccinale a causa di un vizio formale nel procedimento disciplinare medico. La decisione della Commissione Centrale (CCEPS) è stata dichiarata nulla poiché assunta da soli quattro membri anziché i cinque richiesti dalla legge come quorum minimo. Sebbene le accuse riguardassero la violazione dei doveri di informazione scientifica e la diffusione di notizie allarmistiche, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per difetto di costituzione del collegio giudicante, rinviando il caso per un nuovo giudizio.
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Nullità decisione disciplinare: collegio incompleto
La Corte di Cassazione ha annullato una sanzione disciplinare a carico di un medico, non entrando nel merito delle accuse, ma rilevando un vizio di procedura insanabile. La causa della nullità della decisione disciplinare è stata la composizione del collegio giudicante, formato da soli quattro membri invece del minimo di cinque previsto dalla legge. Di conseguenza, il caso è stato rinviato alla commissione di appello per un nuovo esame.
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Composizione organo giudicante: CCEPS decisione nulla
Un medico, radiato dall'albo per aver diffuso informazioni contro le vaccinazioni, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha annullato la decisione disciplinare non entrando nel merito della questione, ma per un vizio di procedura: l'errata composizione dell'organo giudicante. La commissione aveva deliberato con soli quattro membri, mentre la legge ne richiede un minimo di cinque. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame da parte di un collegio correttamente costituito.
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