Un dipendente con mansioni di autista e addetto al carico e scarico postale ha richiesto il pagamento della indennità di agente unico. L'azienda ha rifiutato l'erogazione, sostenendo che i nuovi accordi sindacali avevano riorganizzato i trasporti e superato le vecchie intese contrattuali. La Corte di Appello ha accolto la domanda del lavoratore, condannando la società a versare le differenze retributive maturate. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha respinto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che tale compenso ha natura strettamente retributiva e deriva da un preciso obbligo contrattuale. Di conseguenza, il datore di lavoro non può cancellare o ridurre unilateralmente la voce economica, nemmeno a fronte di riorganizzazioni aziendali o della scadenza dei precedenti accordi collettivi.
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