La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un Imputato, condannato per il reato di evasione. L'Imputato contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.). La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato la condotta, giudicandola priva di giustificazione e di durata non apprezzabile. Pertanto, la causa di non punibilità per evasione non poteva essere applicata, e il ricorso è stato respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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