La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Ricorrente condannato per frode sportiva. La Corte d'Appello aveva dichiarato prescritti alcuni reati precedenti, rideterminando la pena per una violazione residua. Il Ricorrente chiedeva l'applicazione della non punibilità per tenuità del fatto, sostenendo che i reati prescritti non dovessero essere considerati per valutare l'abitualità della sua condotta. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, per negare la non punibilità per tenuità del fatto, il giudice deve considerare anche i reati della stessa indole dichiarati prescritti nello stesso procedimento. La prescrizione, infatti, non elimina il fatto storico e la sua rilevanza per indicare un comportamento abituale. Il Ricorrente ha perso e deve pagare le spese.
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