L'Imputato, dopo aver concordato una pena per rapina e furto aggravati, ha proposto personalmente un ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento. La firma dell'atto è stata autenticata dal suo difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione poiché, secondo le norme vigenti, l'atto deve essere sottoscritto esclusivamente da un avvocato cassazionista abilitato, non essendo più consentita la firma personale della parte. Inoltre, la Corte ha ribadito che non si può impugnare un patteggiamento lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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