L'Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento parziale a carico di una società immobiliare per maggiori imposte (IRES, IVA, IRAP), basandosi esclusivamente sulla segnalazione del Comune che aveva rettificato al rialzo il valore ai fini ICI di un terreno venduto. La società ha contestato l'atto, e i giudici di merito le hanno dato ragione, ritenendo necessaria una preventiva attività istruttoria da parte del fisco. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accertamento parziale può fondarsi sulla sola segnalazione esterna qualificata, senza bisogno di indagini preventive. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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