Un'impresa di telecomunicazioni ha citato in giudizio un concorrente, lamentando che il nuovo traliccio di quest'ultimo, alto 75 metri, creasse interferenze elettromagnetiche al proprio impianto preesistente, configurando un'ipotesi di concorrenza sleale. Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano ordinato la demolizione parziale del nuovo traliccio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del proprietario del nuovo impianto, stabilendo che la semplice interferenza di fatto causata da un'opera regolarmente autorizzata non costituisce automaticamente concorrenza sleale. Il giudice deve valutare se il soggetto danneggiato avrebbe potuto adottare soluzioni alternative o accettare la condivisione delle infrastrutture (Tower Sharing) per garantire la pacifica coesistenza sul mercato, evitando posizioni di ingiustificato monopolio.
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