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Cassa in parte qua

Definizione

Annulla parzialmente. Indica che la Corte di Cassazione annulla la decisione del giudice precedente solo per una parte specifica, lasciando valide le altre.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Minimale contributivo: l’INPS perde sul calcolo del part-time
Un'azienda edile ha contestato un verbale dell'INPS che richiedeva maggiori contributi previdenziali. L'ente previdenziale aveva calcolato il minimale contributivo basandosi su un orario a tempo pieno di 40 ore settimanali anche per due dipendenti in situazioni particolari: uno con contratto part-time e uno assente per i permessi previsti dalla legge sulla disabilità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che per il calcolo del minimale contributivo occorre considerare le ore effettive del part-time e che i permessi per disabilità godono di contribuzione figurativa a carico dello Stato, non del datore di lavoro. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare l'esatto debito contributivo.
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Classamento catastale: la struttura vince sull’uso effettivo
Un contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha mantenuto la categoria catastale A/10 (ufficio) per un immobile ristrutturato, rifiutando la variazione in A/2 (abitazione) proposta tramite procedura DOCFA. L'ufficio finanziario ha motivato la decisione basandosi esclusivamente sull'uso effettivo del locale come studio legale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario, stabilendo che il classamento catastale deve fondarsi principalmente sulla destinazione ordinaria dell'immobile, desunta dalle sue caratteristiche strutturali e oggettive, e non solo sull'uso concreto e transitorio del momento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.
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Liquidazione spese legali: no sotto i minimi tariffari
Una docente vince una causa contro il Ministero per errate trattenute sullo stipendio, ma la Corte d'Appello liquida le spese legali in misura inferiore ai minimi di legge. La Corte di Cassazione accoglie il suo ricorso, ribadendo che la liquidazione spese legali non può scendere sotto i parametri minimi inderogabili stabiliti dai decreti ministeriali, e ricalcola gli importi dovuti.
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