L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente per imposte non versate. Dopo la decisione favorevole al contribuente in primo grado, l'ente pubblico ha proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Secondo i giudici regionali, la notifica dell'atto di appello, eseguita presso lo studio dei difensori domiciliatari, era invalida perché la ricevuta postale non indicava espressamente il nome del contribuente destinatario. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che la notifica dell'atto di appello effettuata presso il procuratore costituito è pienamente valida. Non rileva la mancata specificazione del nome del destinatario sulla cartolina di ritorno. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, rinviando la causa per un nuovo esame.
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