Un'Azienda aveva ottenuto la sospensione contributi INPS per eventi sismici ed eruttivi in Sicilia, vedendosi annullare una cartella esattoriale. L'INPS ha contestato, sostenendo che l'Azienda non rientrava più tra i beneficiari. La Cassazione ha chiarito che una legge successiva (L. n. 296/2006) ha ridefinito i criteri, limitando l'agevolazione solo ai comuni specificamente indicati da un'Ordinanza di Protezione Civile (O.P.C.M. n. 3555/2006). Poiché il comune dell'Azienda non era in tale elenco, il beneficio della sospensione contributi INPS non era più applicabile. La Corte ha cassato la sentenza precedente, rinviando il caso per una nuova valutazione.
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