L'Agente della Riscossione ha notificato al contribuente una cartella esattoriale per imposte non versate. Il contribuente ha impugnato l'atto oltre i termini ordinari, sostenendo che la notifica riguardava una cartella di pagamento incompleta e priva di alcune pagine, configurando una presunta inesistenza giuridica dell'atto. I giudici di merito hanno respinto il ricorso per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'omissione di pagine o la carenza di motivazione determinano la mera nullità dell'atto e non la sua inesistenza. Di conseguenza, il contribuente conserva l'onere di proporre ricorso entro il termine perentorio stabilito dalla legge, con conseguente decadenza in caso di impugnazione tardiva.
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