Un automobilista, condannato per omicidio colposo a seguito di un incidente stradale, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di avere una "precedenza di fatto" avendo già impegnato l'incrocio. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che la ricostruzione dei fatti del giudice di merito era logica e non sindacabile in sede di legittimità, e che la teoria della precedenza di fatto non era applicabile. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo a una circostanza aggravante per carenza di interesse, poiché questa non aveva inciso sulla pena finale.
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