La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente, che aveva impugnato un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, ha ottenuto nel frattempo di poter espiare la pena alle medesime condizioni precedenti al provvedimento contestato. Avendo già conseguito il risultato utile, l'interesse a proseguire l'impugnazione è venuto meno, determinandone l'inammissibilità senza condanna alle spese.
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