Un avvocato, difendendosi in proprio in un giudizio di appello, ha richiesto la cancellazione volontaria dal proprio albo professionale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16385/2024, ha stabilito che la cancellazione albo avvocato in queste specifiche circostanze non costituisce causa di interruzione del processo. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, affermando che la parte non può deliberatamente causare l'interruzione del giudizio rinunciando alla qualità che le permette la difesa personale.
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