Una lavoratrice ha visto dichiarare l'inammissibilità dell'appello perché ha introdotto per la prima volta in secondo grado una domanda di licenziamento discriminatorio, diversa da quella iniziale. La Corte di Cassazione, a seguito della rinuncia al ricorso da parte della lavoratrice, ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse, condannandola comunque alle spese legali per il principio di soccombenza virtuale, dato che i motivi del ricorso erano palesemente infondati.
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