Un'impresa ha ottenuto dal Tribunale il sequestro giudiziario di venticinque cambiali emesse in favore di un creditore. I titoli erano stati consegnati nell'ambito di una proposta di accordo transattivo, poi non perfezionatosi. Poiché il creditore aveva già tentato di incassare la prima cambiale, il giudice ha concesso la misura cautelare per evitare il rischio di protesti, ravvisando sia la probabile fondatezza del diritto alla restituzione (fumus boni iuris), sia il pericolo di un danno imminente (periculum in mora).
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