Una società correntista cita in giudizio il proprio istituto di credito per ottenere il rimborso delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente. La richiesta contesta l'applicazione di tassi non concordati e la capitalizzazione trimestrale degli interessi. I giudici di merito accertano la nullità della clausola anatocistica, ma riconoscono una restituzione di soli 32,37 euro. La correntista contesta il metodo contabile applicato dal perito, sostenendo che una diversa imputazione dei versamenti avrebbe prodotto un credito di oltre 32.000 euro. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità chiariscono che il ricalcolo del saldo depurato dagli interessi anatocistici costituisce una mera operazione contabile di fatto. La regola generale sull'imputazione dei pagamenti non si applica al conto corrente affidato privo di debiti liquidi ed esigibili. La banca vince la lite e il cliente deve pagare le spese legali.
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