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Borse Specializzandi Medici

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Borse specializzandi medici: no a compensi maggiori
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzatisi tra il 1978 e il 1994, che chiedevano un risarcimento per l'inadeguata remunerazione ricevuta. La Corte ha stabilito che lo Stato italiano ha correttamente recepito le direttive comunitarie con il D.Lgs. 257/1991, istituendo borse specializzandi medici considerate adeguate. Il trattamento economico più favorevole introdotto dal D.Lgs. 368/1999 si applica solo dall'anno accademico 2006-2007 e non ha valore retroattivo. Inoltre, il diritto al risarcimento era comunque prescritto, essendo l'azione legale stata avviata nel 2016, ben oltre il termine decennale.
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Borse specializzandi medici: no a importi maggiori
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un adeguamento delle loro borse di studio, percepite ai sensi del D.Lgs. 257/1991, ai più alti importi previsti dal D.Lgs. 368/1999 per i colleghi iscritti dall'anno accademico 2006/2007. La Corte ha ribadito che i due regimi normativi sono distinti e non sovrapponibili, confermando che la borsa di studio originaria costituiva già un'adeguata remunerazione secondo le direttive UE, e che la successiva modifica legislativa fu una scelta discrezionale non retroattiva.
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Borse specializzandi medici: no all’adeguamento
La Corte di Cassazione ha stabilito che i medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007 non hanno diritto all'adeguamento economico previsto dalle normative successive. La sentenza chiarisce che il concetto di 'adeguata remunerazione' previsto dalle direttive europee non implica una retroattività degli aumenti delle borse specializzandi medici. Inoltre, viene confermato che l'attività dello specializzando non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
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