L'Imputato, condannato per minaccia aggravata ai danni della Persona Offesa, ricorre in Cassazione lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. Egli sostiene che i rinvii dell'udienza finalizzati alla ricerca di un accordo amichevole non avrebbero dovuto bloccare il decorso del tempo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la sospensione della prescrizione opera pienamente quando il rinvio del processo è disposto su richiesta congiunta o con il consenso, anche implicito, delle parti. Nel caso specifico, i rinvii concordati per raggiungere un accordo hanno legittimamente congelato i termini per ben 897 giorni. Di conseguenza, il reato non era affatto estinto al momento della sentenza d'appello. L'Imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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