Una contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento e un preavviso di fermo relativi al bollo auto per l'anno 2016, sostenendo di non aver ricevuto la cartella esattoriale e di aver perso il possesso del veicolo anni prima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la regolare notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) rende inammissibili le contestazioni sul merito del tributo sollevate solo contro gli atti successivi. Poiché la cartella non era stata impugnata nei termini, il debito per il bollo auto è diventato definitivo.
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