La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29066/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso che contestava il bilanciamento circostanze. La Suprema Corte ha ribadito che tale valutazione è un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, anche con il solo riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.
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