Un Lavoratore, ex dipendente di un Ente Regionale, ha chiesto di includere i versamenti al Fondo individuale integrativo di previdenza nella **base di calcolo dell'indennità premio di servizio**. La Corte d'Appello ha escluso questi versamenti. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la retribuzione contributiva, utile per il calcolo dell'indennità, è definita in modo tassativo dalla legge. I versamenti a fondi integrativi non rientrano in tale definizione. Questo principio stabilisce un limite chiaro su cosa costituisce la **base di calcolo indennità premio di servizio**.
Continua »