La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione. L'imputato aveva sottratto ingenti somme dai conti della sua ditta individuale, poi fallita, per finanziare altre società a lui riconducibili. La difesa sosteneva l'esistenza di una bancarotta riparata grazie alla restituzione parziale delle somme. I giudici hanno chiarito che, per escludere il reato, la restituzione deve essere integrale e avvenire prima del fallimento, gravando la prova sull'amministratore. Inoltre, i finanziamenti infragruppo non giustificati da un reale vantaggio per la società fallita configurano comunque una distrazione patrimoniale. Di conseguenza, la condanna dell'imprenditore è stata confermata in via definitiva.
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