L'Amministratore di una società fallita ha subito una condanna per bancarotta patrimoniale e documentale a causa della sottrazione di beni e della tenuta irregolare delle scritture contabili. Dopo la conferma della responsabilità in appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'improcedibilità per decorso del tempo, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la mancata applicazione delle attenuanti. I Supremi Giudici hanno respinto totalmente le censure dichiarando il ricorso inammissibile: la norma sull'improcedibilità non si applica retroattivamente, l'accusa coincideva con i fatti contestati e la valutazione delle prove non può essere riesaminata nel giudizio di legittimità.
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