L'Amministratore di Fatto di una società fallita è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L'accusa riguardava la cessione di macchinari a un prezzo inferiore al valore reale, con distrazione di fondi, e l'occultamento delle scritture contabili. Il ricorrente ha impugnato la sentenza, contestando la mancata acquisizione di una perizia decisiva, la sua qualifica di amministratore di fatto e l'assenza di dolo specifico per la bancarotta documentale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto e ribadendo la validità degli indizi sulla gestione di fatto.
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