La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imprenditore per il reato di mancata consegna dei libri e delle scritture contabili a seguito del fallimento, reato originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale e poi riqualificato dai giudici di merito. L'imputato ha proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato nel precedente grado di giudizio, nel quale sono stati evidenziati gli elementi decisivi che ostacolavano il beneficio. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende, confermando in via definitiva la responsabilità penale.
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