Una società distributrice si opponeva a un decreto ingiuntivo per fatture non pagate, avanzando domande riconvenzionali di risarcimento per il recesso abusivo da un presunto contratto di concessione di vendita esclusiva trentennale e per provvigioni non pagate. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado, rigettando le domande del distributore. La Corte ha ritenuto le richieste di prova testimoniale inammissibili per genericità, poiché non specificavano le circostanze di tempo, luogo e contenuto degli accordi verbali. In assenza di una prova rigorosa del contratto, le pretese di risarcimento sono state respinte.
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