La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29988/2023, chiarisce la natura dell'azione per la restituzione di un bene in leasing. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la richiesta di riconsegna dell'immobile costituisce un'azione personale e non reale. Questa distinzione è cruciale per determinare la competenza territoriale del tribunale. La Corte ha rigettato il ricorso di una società utilizzatrice, confermando che l'azione si fonda sull'obbligazione contrattuale e non su un diritto reale, rendendo inapplicabile il foro esclusivo del luogo in cui si trova l'immobile. I motivi relativi a migliorie e canoni sono stati dichiarati inammissibili per vizi procedurali nell'impugnazione.
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