La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 28469/2024, chiarisce i limiti della responsabilità extracontrattuale appaltatore. Se i vizi di un'opera rientrano nella fattispecie dei gravi difetti (art. 1669 c.c.), non è possibile agire con l'azione generale di risarcimento (art. 2043 c.c.) per aggirare i termini di prescrizione e decadenza. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcune compagnie assicurative, confermando il principio di specialità della norma sull'appalto rispetto a quella generale sul fatto illecito.
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