Una società immobiliare, coobbligata per la realizzazione di opere di urbanizzazione, si opponeva alla richiesta di rimborso di una compagnia assicurativa. L'assicurazione aveva garantito i lavori per un'altra società e sosteneva di aver pagato il Comune a seguito di un inadempimento. La Corte di Cassazione ha negato il diritto della compagnia a procedere con l'azione di regresso del garante. Il motivo è semplice e fondamentale: l'assicurazione non ha fornito in giudizio la prova di aver effettivamente pagato la somma al Comune. Senza questa prova, il presupposto stesso per chiedere la restituzione del denaro viene a mancare, rendendo la richiesta infondata.
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