Una clinica privata ha richiesto il pagamento di fatture per servizi di pronto soccorso, ritenendo di operare in regime di accreditamento. L'Azienda Sanitaria ha rifiutato il pagamento, poiché una delibera regionale aveva già revocato tale funzione alla clinica. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'ente pubblico, negando il diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie. I giudici hanno stabilito che, senza un accreditamento valido e un contratto scritto, non sorge alcun obbligo di pagamento per la Pubblica Amministrazione. È stata respinta anche la richiesta di indennizzo per arricchimento senza giusta causa, poiché mancava la prova di un vantaggio consapevole per l'ente pubblico.
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