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Azienda in senso oggettivo

Definizione

Il complesso dei beni (attrezzature, macchinari, immobili) organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. La legge si concentra sulla continuità di questo complesso, a prescindere da chi ne sia il proprietario formale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Sgravi contributivi per assunzione: negati in caso di continuità
La Corte di Cassazione ha negato il diritto agli sgravi contributivi per assunzione a una società cooperativa che aveva assunto lavoratori licenziati dalla cooperativa precedente, a cui era subentrata nella gestione di un appalto di logistica. Secondo i giudici, i benefici non spettano se la nuova azienda non è realmente 'nuova' in senso oggettivo, ma rappresenta una mera continuazione della precedente, utilizzando gli stessi lavoratori, le stesse attrezzature e svolgendo la medesima attività. In questi casi, non si crea nuova occupazione. La Corte ha stabilito che spetta all'azienda che richiede gli sgravi dimostrare la reale novità della propria struttura aziendale rispetto a quella che l'ha preceduta.
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Sgravi contributivi negati: la finta assunzione non inganna l’INPS
La Corte di Cassazione ha dato ragione all'INPS, negando il diritto agli sgravi contributivi a un'azienda che aveva assunto lavoratori dalle liste di mobilità di un'altra impresa. La Corte ha stabilito che, nonostante le due società avessero proprietari diversi e utilizzassero beni di un soggetto terzo, si trattava di una continuazione della stessa attività aziendale. Gli incentivi sono finalizzati a creare nuova occupazione, non a mascherare un passaggio di personale. Pertanto, in assenza di un reale 'incremento occupazionale netto', gli sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità non sono dovuti, poiché l'operazione è stata vista come una prosecuzione della medesima azienda sotto un'altra veste giuridica.
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Sgravi contributivi: no se l’azienda resta la stessa
La Cassazione ha negato i sgravi contributivi a un'impresa che aveva assunto lavoratori licenziati da un'altra società, operando però con le stesse strutture e attrezzature. Il beneficio è escluso perché non c'è stato un reale incremento occupazionale, ma solo una continuità aziendale mascherata da un cambio di titolarità, eludendo la ratio della norma.
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