La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale poiché sottoscritto da un avvocato non cassazionista. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 613 del codice di procedura penale, solo i legali iscritti all'apposito albo speciale sono legittimati a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
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